http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?t ... eria_10827
Voi cosa ne pensate?
Niente ..... perché (se ho capito bene) per quanto riguarda gli utenti che scaricano contenuti SENZA condividerli (massivamente), in pratica cambia poco:gianpietro ha scritto:Voi cosa ne pensate?
l'unica novità è nella modalità di intervento:La nuova normativa classifica come uploader coloro che caricano opere digitali in Rete rendendole disponibili al pubblico attraverso appositi link o Torrent, quindi punisce chi svolge attività di sharing attraverso la rete Torrent condividendo senza autorizzazione contenuti coperti da copyright.
D’altro canto sono esclusi dalle misure gli utenti che scaricano o guardano in streaming contenuti coperti da copyright su siti che non ne detengono legalmente i diritti.
In linea di massima, il nuovo regolamento sarebbe dunque orientato a fermare le violazioni di copyright massivo e non quelle dei singoli utenti, a patto che questi non condividano a loro volta i contenuti illegali.
Comunque, qui la Delibera 680/13/CONS AGCOM.AGCOM fa sapere che il nuovo regolamento per la tutela del diritto d’autore su Internet rispetta il principio del contraddittorio: se un’azienda o una persona fisica ritiene che il suo copyright sia stato violato da un sito, deve presentare istanza al Garante specificando il tipo di violazione perpetrato nei suoi confronti e fornendo degli elementi di prova a supporto della sua tesi.
A quel punto, se AGCOM riterrà valida la richiesta della parte offesa, procederà alla notifica dell’irregolarità ai gestori del sito “pirata”, agli hoster e agli eventuali uploader e questi avranno 5 giorni di tempo (prorogabili) per obiettare sulla loro colpevolezza o rimuovere i contenuti “incriminati” (azione che porta all’archiviazione diretta della pratica da parte del Garante).
In caso di violazioni massive del copyright, AGCOM potrà ordinare ai prestatori di servizio di bloccare l’accesso alle opere illegali.
3. Gli utenti finali possono essere destinatari di ordini dell’Autorità?.
No. Il regolamento non contempla ordini rivolti agli utenti finali, né in quanto fruitori di opere digitali, sia attraverso il downloading che tramite streaming, né in quanto uploader.
Il regolamento, inoltre, esclude esplicitamente dal suo ambito di intervento il cd. peer-to-peer, ovvero le applicazioni e i programmi per elaboratore attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica.
In sostanza è quello; in pratica (a parere di un mio amico legale), ogni eventuale atto potrebbe essere legalmente impugnato, e l'azione AGCOM resa nulla.Zane ha scritto:Ottima sintesi di Claudio. Da quanto ho capito, è una novità finalizzata a colpire in maniera più veloce i siti di condivisione abusiva, non gli utenti di quel servizio.
Come accade da sempre...... prevedo che ne faranno saltare uno o due per poi vederne spuntare altri 10/20 nuovi pronti a prenderne il posto...