Il TAR del Lazio si è pronunciato sulle criptovalute con una sentenza dirompente, destinata a fare giurisprudenza su un terreno ancora inesplorato e privo di una vera e propria regolamentazione. Senza sé e senza ma, la pronuncia va dritta al punto: le monete virtuali, da un punto di vista fiscale, vanno incluse nell’ambito dei redditi finanziari esteri da dichiararsi nel quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche
Con la sentenza n. 01077/2019, pubblicata il 27/01/2020, i giudici amministrativi si sono pronunciati sui presupposti e sui limiti della assoggettabilità a trattamento fiscale dell’utilizzo di moneta elettronica, facendo esplicito riferimento a Bitcoin e alle altre criptovalute.
Il TAR del Lazio è intervenuto in seguito al ricorso di due associazioni legate al mondo della Blockchain (Assob.It e Associazione Blockchainedu), che si opponevano all’inclusione delle monete virtuali nei redditi finanziari esteri da dichiararsi nel quadroRW del Modello Unico Persone Fisiche.
Ritenendo sfavorevole questa forma di tassazione, i ricorrenti facevano riferimento in modo particolare al carattere di aterritorialità proprio delle criptovalute, che di fatto non possono essere ricondotte ad alcun luogo fisico specifico. Se, a ragione, posso includere nel quadro RW il valore di un immobile sito all'estero o altri investimenti e/o attività finanziarie detenute oltre i confini italiani, lo stesso discorso non può stare in piedi per le criptovalute, che non prevedono una vera e propria "conservazione" in un luogo fisico.
Mettiamo il caso che Tizio viva in Italia e detenga sul suo PC la chiave privata per accedere al wallet in cui sono conservate le criptovalute: è come se Tizio avesse dei contanti in un cassetto. Perché dunque bisogna tirare in ballo l'estero e il quadro RW?
Il TAR del Lazio, però, ha rigettato questa tesi, confermando l’indicazione del MEF e dell’Agenzia delle Entrate, e cioè che nel quadro ordinamentale italiano vigente, l’impiego di moneta virtuale è soggetto a tassazione laddove (e nella misura in cui) generi materia imponibile. E, nello specifico, quando si compila la dichiarazione dei redditi, le criptovalute vanno inserite nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera.
Il sospetto è che i giudici italiani, come molti altri loro conterranei, abbiano scarsa conoscenza della Blockchain e di tutto ciò che ruota attorno al mondo delle criptovalute. Ma le sentenze vanno rispettate, quindi questo è quanto.